Art. 23.
(Permesso di soggiorno per cittadine e cittadini stranieri vittime di violenza all'interno del nucleo familiare).

      1. La cittadina e il cittadino stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, che siano vittime all'interno del nucleo familiare, ovvero da parte della persona convivente, di violenza sessuale, fisica o psicologica, anche per motivi di genere, identità di genere od orientamento sessuale, hanno diritto a permanere sul territorio nazionale per motivi di protezione sociale, per un periodo non inferiore a due anni successivamente alla denuncia o alla segnalazione della situazione di violenza. Il comune di residenza rilascia entro il mese successivo alla denuncia o alla segnalazione della situazione di violenza, anche su proposta del questore, dei servizi sociali o dei centri antiviolenza o di associazioni di tutela operanti nel territorio, il permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 24, sostitutivo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il permesso di soggiorno è convertibile, alla scadenza, in permesso di soggiorno ad altro titolo secondo i requisiti previsti dalla presente legge.

 

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      2. Alla cittadina e al cittadino straniero di cui al comma 1 sono assicurati tutti i benefìci sanitari, previdenziali e socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente per le cittadine e i cittadini italiani.
      3. La cittadina e il cittadino straniero di cui al comma 1 accedono ai programmi di protezione sociale e di reinserimento, ivi inclusi quelli relativi al soddisfacimento delle esigenze alloggiative, al reinserimento professionale, alle esigenze di cura e al sostegno dei figli a carico della vittima, a parità di condizioni con le cittadine e i cittadini italiani.